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Il Decreto Bersani: le principali conseguenze per gli Psicologi e le iniziative del Mo.P.I.

di Rolando Ciofi, pubblicato il 13/09/2006, fonte Simposio, Anno 2, numeri 2-3, ottobre 2006

tag: decreto bersani, lenzuolate, sviluppo, innovazione, liberalizzazioni

Il decreto legge sulle liberalizzazioni (DL 223/2006 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 GU n. 186 del 11-8-2006 - Suppl. Ordinario n.183) messo a punto dal Ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, prevede tre novità di grande rilievo che riguardano tutti i professionisti e dunque anche gli psicologi:

Abolizione dei minimi tariffari
Arrivano le parcelle “negoziabili” tra le parti e legate al risultato della prestazione. Una norma del decreto legge abroga le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o di tariffe minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Dunque la legge consentirà: (a partire dal 1 gennaio 2007 poiché entro tale data gli Ordini dovranno adeguare i loro codici deontologici e, se non lo faranno, le norme deontologiche in contrasto con la legge saranno automaticamente cassate) di praticare tariffe libere (per gli Ordini che hanno un tariffario approvato, ma non è il caso nostro, sono libere le minime ma rimangono in vigore le massime) nonché di concordare con il proprio cliente la cosiddetta “obbligazione di risultato” (se raggiungiamo un certo obiettivo mi dai X, se non lo raggiungiamo mi dai X-Y).

Su tutto ciò grava l’articolo che dice: “Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso”. Sulle tariffe libere è vero ciò che qualcuno ha osservato, cioè che noi non abbiamo un tariffario approvato dal ministero e che le tariffe sono già sin troppo libere (quanto guadagna un collega nel privato sociale o in certe convenzioni?, certo cifre molto distanti dal tariffario). Ma questi sono problemi grandi di tipo sindacale o parasindacale dove la contrattazione deve essere collettiva.

Per i liberi professionisti occorre invece partire dal presupposto che nella libera professione la tariffa rappresenta il corrispettivo dell’insieme della competenza della preparazione e della rete di relazioni professionali che si è riusciti ad intrecciare. Molti giovani colleghi, per esempio appena specializzati, potrebbero inizialmente aprirsi un varco nel mercato pubblicizzando tariffe più basse rispetto a quelle praticate da colleghi più anziani, compensando così la carenza di esperienza e di contatti. La società avrebbe in questo modo più facile accesso alle professioni psicologiche ed il giovane collega che iniziasse a lavorare per esempio a 25 euro a seduta (cifra bassissima nell’ambito privato) comincerebbe a costruirsi una clientela entrando in quel circolo che, con il maturare dell’esperienza e delle relazioni lo porterebbe poi ad incrementare le proprie tariffe. Sull’altro versante il collega più anziano, sentendo l’incalzare della concorrenza, non si potrebbe permettere di adagiarsi e sarebbe dunque stimolato ad una crescita professionale continua. Molti giovani colleghi sarebbero stati disponibili ad avvicinarsi alla libera professione con questa modalità ma il non potersi pubblicizzare in tal senso rendeva sino ad oggi impossibile il percorso. Ricordo che i procedimenti disciplinari per violazione di norme sulla pubblicità sono stati frequentissimi presso i nostri ordini.

Diversa invece, e più complessa, è la riflessione da farsi sulla “obbligazione di risultato”. In questo contesto la comunità professionale dovrà fare un grosso lavoro di approfondimento. Infatti se in certi settori della nostra professione (psicologia del lavoro, del marketing, psicologia turistica, psicologia dello sport etc.) non rimane difficile immaginarsi compensi commisurati al risultato ottenuto né rimane difficile accettare l’etica insita in tale modalità contrattuale, in altri (psicologia clinica e psicoterapia, psicologia giuridica etc.) tale modalità pare, se non fortemente delimitata da regole deontologiche, inadeguata. Il principio è rivoluzionario, e in molte professioni probabilmente vincente, ma per quanto ci riguarda dovrà essere, per così dire “aggiustato”. In ogni caso, là dove praticabile, anche tale principio consentirà ad un giovane collega, che può consentirsi di rischiare maggiormente sul proprio compenso, di essere concorrenziale nei confronti del collega più anziano.

Pubblicità
Possibilità di far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. E’ abolito il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.

Il fatto che agli Ordini, al momento della conversione del decreto, sia stato riservato il controllo della pubblicità, creerà non pochi problemi e contenziosi. Rimane comunque il dato che la pubblicità informativa è (sempre dal 1 gennaio 2007) consentita purché “vera” e “trasparente”. Il Mo.P.I. assisterà tutti i suoi iscritti nella elaborazione di testi pubblicitari che rispettino i dettami della nuova legge.

Società professionali multidisciplinari
Possibilità di creare società professionali composta da professionisti di diverse discipline (ad esempio studi associati di Psicologi, Psicoterapeuti, Mediatori, Counselor, etc., ma anche di Psicologi, Commercialisti, Avvocati, etc.). Scompare quindi il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone (s.n.c. o s.a.s. ) o associazioni tra professionisti.

Il Mo.P.I. ha già allo studio due società (società in accomandita semplice che rispettino i dettami della legge) interdisciplinari che cercherà di fare decollare nei prossimi mesi. La prima, a servizio dei colleghi, si occuperà di tutti i problemi legali, tributari, previdenziali, fiscali e avrà al suo interno le professionalità correlate (Avvocato, Commercialista, etc.), la seconda rivolta all’utenza, avrà al suo interno varie professionalità nel campo delle professioni di aiuto. Pubblichiamo un breve questionario con il quale intendiamo intanto sondare il gradimento dei colleghi verso queste nuove forme di esercizio della professione.

Per i professionisti scatteranno anche alcuni obblighi, ricordiamo qui il principale:

Tracciabilità delle operazione contabili
I compensi non potranno più essere incassati in contanti, ma soltanto mediante bonifico, POS, carte credito, bollettini di pagamento postale tracciabile. L’applicazione sarà graduale: fino al 30 giugno 2007 si potranno incassare in contanti dal cliente le somme fino a 1000 euro, dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro, dal 1º luglio 2008 il limite per i contanti scenderà a 100 euro. Viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti IVA. Pur non essendo obbligatorio il suggerimento ovvio è quello di tenere conti correnti separati da quelli personali per la gestione dell’attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali). Il Mo.P.I. ha stipulato un accordo con Unipolbanca, di cui si dà notizia nell’inserto dell’Associazione, che consente di aprire a condizioni veramente vantaggiose (tra le quali la concessione di una revolving card da 3000 Euro) il conto corrente dedicato.



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