Iscrizione

Servizi

Archivio

Convenzioni


Inutili polemiche retrò sull'aggiornamento permanente degli psicologi

di Rolando Ciofi, pubblicato il 11/06/2012, fonte Mo.P.I.

tag: psicologi, obbligo aggiornamento permanente, ecm

Inutili polemiche <i>retrò</i> sull'aggiornamento permanente degli psicologiCircola la notizia, piuttosto fuorviante, di uno scontro in atto tra il sottoscritto e l'Ordine Nazionale degli Psicologi, e ancor più in particolare tra il sottoscritto ed il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in tema di ECM. Ribadisco allora, in modo documentale, quanto da me affermato e che chi ha avuto modo di leggere a suo tempo il mio comunicato, ben ha compreso. Il tema è quello dell'aggiornamento permanente dei professionisti all'interno del quale certo si può collocare (anche ma non solo) l'argomento ECM.

Il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) così recita all'art. 3. (prestare particolare attenzione al punto b):

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consiglio Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,ingannevoli, denigratorie.

Ed ecco la Manovra finanziaria 'Decreto Salva Italia' del governo Monti Testo ufficiale del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 (prendere nota dell'art 5 bis):

Art. 33. Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali
1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
'2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.'
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».'

Ora, questo il mio stringato commento: nessuno ha reso obbligatorio per i liberi professionisti della psicologia l'aggiornamento permanente con il sistema ECM (ammesso che già non lo fosse come secondo molte interpretazioni, ma non quella dell'Ordine Nazionale, già era). E' chiaro però che la legge ha reso obbligatorio l'aggiornamento permanente ed ha imposto agli Ordini di sanzionarne il mancato rispetto.

E' auspicabile che l'Ordine nazionale individui per i liberi professionisti della psicologia forme di aggiornamento permanente anche al di fuori del sistema ECM, ma sembra ovvio che tra le forme di aggiornamento possibili e necessariamente riconosciute vi sarà l'ECM. In attesa dunque che l'Ordine Nazionale si pronunci sulle modalità alternative e sulle sanzioni il suggerimento che il MoPI da ai propri iscritti è di non disdegnare la formazione ECM che in ogni caso è e sarà rispondente ai dettami della legge.



Cerca

Cerca tra i contenuti presenti nel sito


 

CSS Valido!