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Vinto anche in secondo grado il ricorso IRAP

Fabrizio Del Franco, Ordine degli Psicologi del Lazio, 25/05/2004

Cari Colleghi, come ricorderete il nostro Ordine promosse quattro istanze "pilota" di rimborso dell'IRAP. Tre richieste furono presentate a Roma, dove la Commissione Tributaria è al momento ferma e non si sta, dunque, andando in decisione. L'altro ricorso fu presentato a Terni e vinto in primo grado. Il Ministero delle Finanze fece appello e la Commissione Tributaria di Perugia (competente per territorio) ci ha dato ragione. Finora pochi sono stati (per le professioni in generale) i giudizi in secondo grado e, peraltro, anche favorevoli. Di seguito una nota del commercialista che ha trattato i ricorsi. In essa c'è anche una indicazione rispetto al prossimo pagamento dell'IRAP a breve in scadenza. L'Ordine gira questo parere a tutti voi, lasciando - naturalmente - a ciascuno la propria decisione riguardo al pagamento o ai ricorsi, non potendo - vista la farraginosità delle norme e delle interpretazioni - prendere, come Ordine, una posizione netta al riguardo, decisione che comunque potrebbe non andare a buon fine per tutti, trattandosi di posizioni sempre individuali e dunque diversificate.

IRAP sentenza di secondo grado riconoscimento alla professione svolta dagli psicologi
In data 26 marzo 2004 siamo stati convocati dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia per il dibattimento in secondo grado dell'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, proposta su attivazione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, per un professionista iscritto.

La Commissione Regionale con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2004, ha confermato la sentenza di primo grado riconoscendo allo psicologo il diritto al rimborso del tributo pagato per tutte le annualità.

Questa costituisce una notizia di significativo rilievo che riguarda sia per tutti gli psicologi che intendano proporre una medesima istanza sia per coloro che stiano valutando l'opportunità di pagare o meno nel prossimo mese di giugno l'imposta a saldo per il 2003 ed in acconto per il 2004.

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni aveva nel 2003 sentenziato il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata per gli anni 1998-2001 argomentando che il medesimo "svolgeva attività professionale senza avvalersi delle prestazioni di personale dipendente e utilizzando beni strumentali di modesta entità e strettamente necessari allo svolgimento dell'attività stessa". Situazione questa che di fatto concretizzava l'inesistenza del presupposto di imposta configurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.156 del 2001.

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato fondato sulla tesi che "l'esistenza del requisito dell'organizzazione è una connotazione tipica del lavoro autonomo, che lo differenzia dal lavoro dipendente non può quindi mai mancare in qualsiasi fattispecie di lavoro autonomo" e che quindi risulta mutato a seguito della sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale.

Non di tale avviso è stata la Commissione Regionale di Perugia che ha accolto nuovamente la tesi dello psicologo da noi sostenuta ritenendo che:

"In linea generale ed ordinaria, come la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di esplicitare, l'attività libero professionale comporta la necessità di organizzare capitale e lavoro altrui, e in questa particolarità si evidenzia da un lato la sua essenza di "attività autonomamente organizzata", e si deduce dall'altra la potenzialità generatrice di un "valore aggiunto", che si idoneo indice di capacità contributiva. I casi in cui questa organizzazione non esiste sono assolutamente marginali, potendo ricorrere solo quando il reddito del professionista venga prodotto esclusivamente per mezzo esclusivamente delle proprie qualità e capacità personali, senza l'uso di alcun bene strumentale, per quanto di minimo valore economico, e ovviamente senza impiego di lavoro altrui (omissis) .Questa Commissione è tenuta a giudicare la credibilità dell'ipotesi in base a tutto il materiale probatorio a propria disposizione, e solo in base a questo. L'esame di questo materiale, nel quale vanno inclusi i documenti legittimamente prodotti, i fatti notori, le massime di comune esperienza e infine le presunzioni semplici che possano dedursi dai fatti altrimenti provati, dimostra che effettivamente ..(omissis-leggi lo psicologo).. puo' sostenere in sede tributaria l'estraneità della sua attività a qualsiasi forma di organizzazione che preveda l'impiego di capitali (propri o altrui) o lavoro altrui (omissis). Deve dunque affermarsi che ..(omissis-leggi lo psicologo).. rientra in quella marginalissima casistica in cui la verifica processuale, con tutte le limitazioni probatorie che la caratterizzano, conduce ad escludere il presupposto d'imposta dell'IRAP per l'inesistenza di fatto del requisito dell'autonoma organizzazione".

Per quanto a nostra conoscenza questa la prima sentenza di secondo grado a libello nazionale che riconosce agli psicologi il diritto al rimborso del tributo.

Sebbene l'esternazione della Commissione di Perugia ci lasci parzialmente insoddisfatti per la stretta casistica alla quale ha riferito l'inesistenza del presupposto tributario in generale, riteniamo tuttavia che tale casistica comunque ricomprenda un rilevante numero di psicologi per i quali si apre la concreta possibilità di proporre istanza di rimborso.

Rileviamo inoltre che gli orientamenti di altre Commissioni Regionali sono ancora in favore del contribuente ed hanno espresso tesi anche più aperte rispetto a quella di Perugia, secondo cui l'esercizio delle professioni tutelate da albi professionali, per accedere ai quali è necessario il superamento di un esame ed il possesso di chiari requisiti morali, tecnici e professionali, è di per sè fondato imprescindibilmente sull'intuitus personae, in nessun caso rilevando la presenza dell'autonoma organizzazione, ancorchè di fatto esistente.

La sentenza della Commissione Regionale appellabile solo per motivi di diritto dall'Agenzia delle Entrate rafforza sicuramente l'opportunità da parte degli iscritti di proporre la propria istanza di rimborso con ragionevoli probabilità di successo.

In tal senso si ricorda che i tributi che possono essere chiesti a rimborso sono quelli per i quali non risultano ancora trascorsi 48 mesi dalla data del versamento dei medesimi. I rimborsi dell'imposta, peraltro, dovranno essere considerati anche alla luce dell'eventuale utilizzazione da parte dei contribuenti della definizione della propria posizione fiscale con il condono tombale. Infatti, per le annualità interessate dalla sanatoria, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'irripetibilità delle somme pagate, proprio per effetto della definizione agevolata.

Si intravede inoltre per il futuro la possibilità di non procedere affatto al versamento delle imposte essendo ormai indiscutibilmente presente quell'obiettiva incertezza della norma che porrà il contribuente, ove l'amministrazione provvedesse con accertamento a richiedere il tributo non versato e dovesse essere riconosciuta la soggettività del contribuente all'imposta, a non dover pagare sanzioni ma solo gli interessi sugli omessi versamenti.



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