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Convenzioni
Prima udienza del TAR Lazio sulla Psicologia Clinica
Maurizio Mottola, Nuova Agenzia Radicale, 19/07/2005
Lunedì 11 luglio 2005 si è tenuta presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio la prima udienza relativa ai ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP) al fine dell’annullamento dei decreti rettoriali di istituzione delle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica delle Università degli Studi di Torino, Siena, Firenze, Messina, Bari, Padova, Napoli “Federico II”, Genova, Bologna “Alma Mater Studiorum”, Roma “La Sapienza”, Insubria-Varese, Milano, Roma “Sacro Cuore”; tali ricorsi contestano l’accesso anche ai medici oltre che agli psicologi.
L’udienza ha vagliato la richiesta di immediata sospensiva, respingendola per mancanza di presupposti per la concessione del provvedimento cautelare e stabilendo per il 23 gennaio 2006 l’udienza di valutazione circa il merito dei ricorsi presentati.
Il nocciolo della questione è comunque l’impugnativa del decreto ministeriale 11 febbraio 1999 istitutivo della specializzazione in psicologia clinica, contestato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP), in quanto consente l’accesso anche ai medici oltre che agli psicologi.
Alcune considerazioni di carattere generale.
Il Consiglio Nazionale degli Psicologi , nella persona del suo presidente , sostiene la tesi che l’azione legale intrapresa scaturisca dalla legge n. 56 del 1989 di istituzione della professione di psicologo e si sostanzierebbe nel dovere intervenire per evitare invasioni nell’ambito della loro professione da parte dei medici.
L’argomentazione è inconsistente in quanto confonde vari livelli.
Infatti la libertà di apprendimento e la corrispondente prerogativa di insegnamento prevalentemente affidata all’istituzione universitaria fanno sì che i medici possano accedere tramite precisi iter alla frequenza di corsi di specializzazione, al termine dell’espletamento positivo dei quali conseguono il relativo titolo di specializzazione.
Tale titolo possono anche semplicemente esporlo in evidenza nel proprio studio e segnalarlo nel proprio bigliettino da visita. E questo è il livello formativo, con le sue norme ed il suo ambito di autonomia.
Poi il medico specializzatosi può decidere di utilizzare il titolo acquisito a livello concorsuale, dove una serie di norme gli daranno le relative possibilità di opzione. E questo è il livello concorsuale con la sua specifica normazione e relativa autonomia.
Mescolare il livello formativo ed il livello concorsuale è alla base dei ricorsi degli psicologi.
Solo l’avere ritenuto eventualmente sprovveduti gli interlocutori ed il fatto che la materia manca di un’organica normativa (risultando “spezzettata” ed ancora in corso di ulteriore elaborazione) possono aver fatto ritenere attivabile un tale contenzioso giudiziario.
Il fatto è che nel 2004 due successive sentenze del Consiglio di Stato hanno determinato una situazione che “oggettivamente” pone gli psicologi in grosse difficoltà.
Infatti adesso come adesso lo psicologo specializzatosi in psicoterapia presso una scuola di formazione riconosciuta dal Ministero Istruzione Università Ricerca (MIUR) può partecipare unicamente ai posti messi a concorso dalle Aziende Sanitarie Locali per la disciplina psicoterapia – area psicologia- (ai quali possono partecipare anche i medici specializzati in psicoterapia ) e non può partecipare ai concorsi per la disciplina psicologia -area psicologia- !
Oltre ventimila psicologi specialisti in psicoterapia hanno eventuale sbocco nel servizio sanitario nazionale nell’ambito di pochi posti della disciplina psicoterapia -area psicologia- !
Invece ai concorsi per disciplina psicologia -area psicologia- possono partecipare gli psicologi specializzati in psicologia clinica (e non i medici specializzati in psicologia clinica che sono circa cinquecento, i quali possono invece partecipare ai concorsi per la disciplina psicoterapia -area psicologia-).
Possono partecipare ai concorsi per la disciplina psicologia -area psicologia- anche gli psicologi specializzati in psicologia del ciclo di vita oppure in psicologia sociale e applicata oppure in psicologia dell’età evolutiva.
Se però sommiamo tutti gli psicologi provvisti di una di tali specializzazioni (e cioè psicologia clinica, psicologia del ciclo di vita, psicologia sociale e applicata, psicologia dell’età evolutiva) arriviamo a stento a poche migliaia, quindi ben lontani dagli oltre ventimila psicologi specializzati in psicoterapia !
Questa è la situazione fattuale su cui è nata l’iniziativa in ambito giudiziario del Consiglio Nazionale degli Psicologi.
È inappropriato l’ambito scelto! Non si risolve per via giudiziaria un’intricata matassa che si ingarbuglia ulteriormente anche proprio per gli interventi della giustizia amministrativa.
È l’ambito politico con la messa a punto di una proposta di legge di riordino della materia che può avviare a soluzione tali contenziosità.