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Sentenza del TAR Lazio sulla Psicologia Clinica

Maurizio Mottola, Nuova Agenzia Radicale, 05/10/2006

Martedì 3 ottobre 2006 è stata resa pubblica la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio relativa ai ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP) al fine dell’annullamento dei decreti rettoriali di istituzione delle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica delle Università degli Studi di Torino, Siena, Firenze, Messina, Bari, Padova, Napoli “Federico II”, Genova, Bologna “Alma Mater Studiorum”, Roma “La Sapienza”, Insubria-Varese, Milano, Roma “Sacro Cuore”.

Tali ricorsi contestavano l’accesso anche ai medici alla specializzazione universitaria in psicologia clinica, la cui frequenza è considerata dai ricorrenti appannaggio dei soli psicologi. Il nocciolo della questione è comunque l’impugnativa del decreto ministeriale 11 febbraio 1999 istitutivo della specializzazione in psicologia clinica e del decreto ministeriale 1 agosto 2005 concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Il ricorso è stato respinto dal TAR Lazio (sez. III bis). Ecco le principali tesi alla base del rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio:

“(…) si evince come tale branca della scienza si occupi di psicopatologia e , cioè, di patologie psichiche aventi la loro origine anche in deficienze organiche dell’individuo. Allo specializzando viene richiesta una approfondita conoscenza dei fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici ed endocrinologici della attività psichica normale e patologica, competenze necessarie alla psicodiagnosi da attuarsi attraverso l’acquisizione di prospettive e tecniche neuropsicologiche, prospettive e processi psicosomatici con intervento nei settori, tra l’altro, della psichiatria e della neuropsichiatria infantile.

Del resto la stessa etimologia della parola “clinica” sta ad indicare uno studio che, obiettivamente, non può non comprendere l’osservazione e la cura di patologie.

Ed allora non appare viziata la scelta legislativa di includere la psicologia clinica tra le specializzazioni dell’area medica e di ammettere alla relativa scuola il laureato in medicina e chirurgia che per genetica preparazione e formazione ben può intervenire nella diagnosi e cura delle patologie psicologiche e ciò, anche nello spirito di una costante valorizzazione dell’intimo rapporto esistente tra corpo e psiche.

Pertanto non appare corretto sostenere che la Psicologia clinica costituisca specializzazione esclusiva della psicologia e ciò per la interdisciplinarietà che tale scienza appare intrattenere con branche prettamente mediche.

Sul piano strettamente giuridico va poi osservato come il conseguimento della specializzazione in questione consenta esclusivamente l’iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti tenuta dall’albo di appartenenza. Il medico specializzato in psicologia clinica non esercita l’attività di psicologo, ma solo quella dello psicoterapeuta in perfetta aderenza alle previsioni di cui alla L. 56/89.

Non appare, pertanto, esservi nessuna violazione della riserva professionale riconosciuta all’attività di psicologo con conseguente infondatezza di qualsivoglia doglianza attinente alla collocazione della scuola di specializzazione anche nell’area medica, giacchè il medico specializzato in tale ambito eserciterà la professione di psicoterapeuta così come consentitogli dalla legge (…)”.
I medici quindi possono continuare ad accedere alla specializzazione in psicologia clinica, in quanto il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP), che invece argomentava l’accessibilità dei soli psicologi e l’illegittimità dell’accesso dei medici.



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