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Convenzioni
Cambia il codice deontologico, aumentano gli adempimenti obbligatori
a cura di Rolando Ciofi, pubblicata il 23/04/2013
tag: codice deontologico, obbligo aggiornamento permanente, esercizio abusivo professione, counseling, mediazione familiare, articolo 21, ordine degli psicologi
Cara collega, caro collega, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi informa che, in coerenza con quanto disposto dal DPR 137/2012, nel prossimo mese di maggio verrà sottoposta a referendum la modifica all'attuale codice deontologico degli psicologi italiani. Le modifiche, che puoi leggere a questo link, riguardano gli articoli 1, 5 e 21 del codice stesso.
Al momento non è dato sapere se saremo chiamati ad esprimerci su tutti e tre gli articoli in blocco o se, come più probabile ed auspicabile potremo esprimerci separatamente per ogni singola proposta di modifica. In ogni caso con questa nota intendo anticipare i contenuti sia per informare che per aprire un dibattito.
Articolo 1
L'articolo 1 verrà così trasformato: Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Commento: Nulla da eccepire, anche se si porrà qualche problema di tipo interpretativo che darà lavoro alle commissioni deontologiche personalmente trovo corretto il principio generale.
Articolo 5
L'articolo 5 verrà così trasformato: Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Commento: Viene introdotto l'obbligo di aggiornamento permanente per tutti gli iscritti all'Ordine, indipendentemente dal fatto che lavorino nel pubblico o svolgano la libera professione o addirittura che non lavorino affatto. Il semplice fatto di essere iscritti all'Ordine comporta obbligo di aggiornamento. La violazione dell'obbligo, da dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e comunque da dopo il 13 agosto 2013, sarà considerata illecito disciplinare e dunque comporterà procedimenti disciplinari. Si tratta della doverosa applicazione della legge 137/2012.
Al momento non sappiamo se l'Ordine Nazionale intenderà applicare a tutti gli iscritti le regole dell'ECM o se consentirà, ai liberi professionisti forme di aggiornamento diverse. In attesa che il punto venga chiarito e si conoscano le possibili opzioni ricordo ai colleghi che i crediti ECM saranno comunque, ovviamente, validi per tutti.
Per i soci Mo.P.I. abbiamo organizzato delle forme di aggiornamento con crediti ECM, a prezzi estremamente contenuti fruibili via web da subito e che possono essere reperite a questo link: Aggiornamento permanente: le nostre proposte di eBook accreditati ECM.
Articolo 21
L'articolo 21 verrà così trasformato: L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti . E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Commento: Si tratta della più grossa stupidaggine, da venti anni a questa parte, di quanto la mentalità anacronistica e corporativa di una comunità professionale tendenzialmente ottusa abbia saputo partorire. Peggiorativa del precedente art 21 che comunque era da cancellare. Avremo modo di approfondire e già rimando all'ottimo lavoro di Anna Barracco che definisce i termini della questione.
Intanto (con il contributo dell'amica e collega Cecilia Eldestein alla quale rubo i pensieri seguenti) chiariamo che:
Tale articolo non tutela la professione, bensì la limita fortemente: toglie molteplici opportunità di lavoro che oggi vengono richieste e affidate allo psicologo (percorsi formativi per insegnanti sulla relazione con il gruppo classe e con i singoli allievi, formazione a educatori professionali nell’ambito sanitario e sociale, training a infermieri sulla relazione con i pazienti e i loro familiari, corso sul colloquio breve di sportello per operatori di Sportelli sociali... sono soltanto pochi dei tanti esempi di formazione che verrebbero ceduti ad altri professionisti e che lo psicologo non potrebbe più svolgere).
La psicologia potrebbe configurarsi come punto nevralgico, come nodo cruciale dove si incontrano tutte le professioni dell’area psi. Potrebbe presentarsi come cappello e cornice per tutto l'ambito della relazione d'aiuto. L’articolo 21 spazza via quest’opportunità, in un’Italia che irreversibilmente si sta espandendo in quest’area.
Se una delle paure è che continuino ad aumentare le scuole di counseling, l’articolo 21, nella sua nuova versione, non fa altro che togliere lavoro agli psicologi, lasciando autonome le scuole che hanno oggi, dopo la Legge 04/2013, pieno riconoscimento e diritto ad esistere. Lo stesso per quanto riguarda i corsi di mediazione familiare.
Non esistendo a tutt’oggi un elenco chiaro di prestazioni professionali che identifichi gli strumenti e le tecniche conoscitive e d’intervento riservati allo psicologo, l’articolo diventa quantomeno ambiguo, se non inutile, si presta a giochi di potere, espone il professionista al pericolo di agire una “violazione deontologica grave” (pari alla non tutela della privacy o all’abuso di pazienti), rendendolo vulnerabile in modo esponenziale.
L’articolo parla tuttavia di processi “relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali, basati sull’applicazione di principi, conoscenze o costrutti psicologici”: Questi processi vengono imparati in numerose scienze e discipline che non rinunceranno mai a questi “saperi”.
L’articolo 21 nella sua vecchia versione e ancor più nella nuova proposta, in modo del tutto anticostituzionale, anziché limitare l’esercizio abusivo dello psicologo, limita lo psicologo; anziché tutelarlo, lo uccide; anziché aprire l’Italia al mondo esterno la rinchiude e la incarcera, lasciandola alla mercé di un regime totalitario.
Dunque il mio suggerimento non può essere che quello di Votare NO (anche se il vero problema consiste nel cancellarlo in quanto già il precedente art. 21 presentava analoghe problematiche. Un voto contrario rappresenterebbe comunque un segnale forte).
Nei prossimi giorni verremo a conoscenza di ulteriori dettagli, sulla modalità referendaria, sull'aggiornamento permanente e più in generale sulla trasformazione della nostra professione in questo difficile periodo. Sarà mia cura tenerti tempestivamente informato.