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Convenzioni
La sentenza bomba e l'ingenuità di una comunità professionale troppo giovane
di Rolando Ciofi, pubblicato il 19/09/2011, fonte Mo.P.I.
tag: codice deontologico, milano, sentenza, counseling, altrapsicologia, riccardo zerbetto
Non ho necessità di illustrare nei dettagli la sentenza cui alludo. Altri lo hanno fatto ed il pubblico cui mi rivolgo sa che sto parlando dell'insegnamento di materie psicologiche ai counselor. Ed appena accenno al fatto che tale sentenza verrà appellata, poiché anche se così non fosse non è questo per me il cuore del problema.
Bene. Traducendo dal linguaggio giuridico il Tribunale di Milano ritiene che bene faccia l'Ordine degli psicologi della stessa regione a sanzionare quegli psicologi che si azzardassero ad insegnare psicologia a chi psicologo non è (a meno che non sia uno studente di psicologia).
Non ne faccio una questione di costituzionalità (art. 33 della costituzione italiana) e non ne faccio una questione di logica (insegniamo l'italiano solo agli studenti di lettere, la matematica agli aspiranti matematici, l'economia ai futuri economisti, la poesia ai futuri poeti, etc.), e ancora mi scuso con chi pensasse a queste mie affermazioni come ad un esercizio di ironia. La questione è seria ma, come accade ormai troppo spesso in questo nostro paese, non ci sono elementi che davvero possano farla considerare tale.
Ai colleghi vorrei ricordare uno dei capisaldi della nostra formazione accademica e professionale: Il Principio di realtà.
Dunque alla luce di tale principio, qualora la sentenza in questione non venisse corretta e si arrivasse sino ad un pronunciamento della Cassazione si verificherebbe questo scenario:
1) La professione di counselor verrebbe ufficialmente riconosciuta dalla magistratura come esistente, autonoma, indipendente, rispetto alla professione di psicologo (infatti tale sentenza nulla dice nè potrebbe dire circa la non legalità della professione di counselor). Niente di male. Ciò accade già in molti paesi al mondo. Conclusione solo un poco contraddittoria con gli obiettivi di chi, immaginando di rappresentare gli interessi degli psicologi, ha avviato le ostilità.
2) I counselor ovviamente studieranno psicologia. Ma i docenti di psicologia per i counselor non saranno psicologi. Saranno invece: a) medici psicoterapeuti o psichiatri (i medici infatti si son guardati bene da entrare in questo contenzioso); b) laureati in psicologia non iscritti all'Ordine degli psicologi (dal che si configurerebbe l'ipotesi che per gli psicologi che vogliano occuparsi di formazione diventerebbe assai più conveniente e 'risparmioso' non essere iscritti all'Ordine); c) counselor formati all'interno dei loro circuiti che negli ultimi venti anni si sono enormemente rafforzati.
3) Il principio potrebbe essere esteso ad altri ambiti della formazione poiché insegnare psicologia ai counselor, ai mediatori familiari, ai mediatori civili o penali, etc. sul piano di principio non è differente.
4) Un ambito professionale affine al mondo della psicologia e bisognoso di riconoscimenti da parte della psicologia stessa, verrà spinto verso una precoce autonomia. Con perdita di enormi opportunità in termini di lavoro e di immagine della psicologia stessa.
Per quanto riguarda il MoPI parteciperemo al ricorso in appello e vedremo come vanno le cose.
Siamo però convinti che la strada non sia quella della Magistratura, non sono le sentenze che possono incidere su una realtà ormai esistente. Andremo avanti nella prospettazione di una diversa organizzazione delle professioni di ambito psicologico rispetto alla quale ad ottobre abbiamo indetto le nostre prime riunioni operative. Per chi volesse approfondire questi sono i link:
- Per una migliore organizzazione delle professioni di ambito psicologico
- Per una migliore organizzazione delle professioni di ambito psicologico: aggiornamento operativo